IL NUOVO ESAME DI STATO 

(Anno scolastico 2018/2019)

Era da anni che si attendeva una modifica legislativa del nuovo esame di Stato, l'esame di maturità di una volta. 

Finalmente sono state promulgate le nuove norme che disciplinano l'esame a partire da quest'anno scolastico 2018/2019. 

Quali sono i capisaldi dell'innovazione?

- Dare più rilievo al curricolo: sono 40 i punti massimi di credito di accesso all'esame (e non più 25, che erano già un miglioramento dei 20 precedenti).

- Eliminare la terza prova, la cui strutturazione spettava alle singole commissioni. Quindi si è tolto di mezzo un elemento di soggettività e di relativismo valutativo.

- Mantenere il carattere unitario nazionale della prima e seconda prova, con una maggiore chiarezza nei principi di predisposizione delle singole prove affidate a gruppi di lavoro ministeriali (le proposte poi vengono scelte dal ministro). Tale trasparenza dovrebbe aiutare ogni singola scuola  e i singoli docenti a preparare gli studenti in modo che affrontino l'esame con consapevolezza. 

- Legare il più possibile ogni prova al curricolo degli alunni, in modo che la prima prova accerti realmente il livello di competenza di ciascun alunno nella padronanza della lingua italiana in tutte le sue funzioni, a prescindere dall'indirizzo della scuola; la seconda permette di cogliere il grado di padronanza delle competenze maturate nelle discipline specifiche. La novità è data dalla possibilità di sottoporre una prova che riguardi più di una disciplina di indirizzo. 

- Formulare una griglia di valutazione per la prima e seconda prova e per il colloquio orale in modo che non ci siano grosse difformità tra le commissioni all'interno del territorio nazionale nell'assegnazione degli altri 60 punti (dopo i 40 del credito scolastico), che sono la somma dei 20 punti massimi da assegnare per ogni singola esibizione dell'alunno. 

Si può parlare di semplificazione dell'esame di Stato? Penso proprio di sì: semplificazione, ma non banalizzazione o facilitazione.

Restano le regole precedenti per l'ammissione, con la precisazione che anche per l'alunno valutato con un'insufficienza in sede di scrutinio finale il consiglio di classe può deliberare un motivato giudizio di ammissione.

Qual è allora l'aspetto interessante della riforma? 

Dare all'esame il suo vero e originario significato di  accertamento di un bagaglio umano, culturale e di competenze acquisito nel percorso di studi, liberandolo di aspetti burocratici e artificiosi.

Inoltre mantenere un valore nazionale unitario di verifica della formazione scolastica dei giovani in un momento in cui dominano particolarismi e perifericità. 

Di seguito riporto i documenti ministeriali. 

 

 

IL COLLOQUIO (D.M. 37 18 - 1 - 2019)

 

Il colloquio è disciplinato dall'articolo17, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, e ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente. A tal fine, la commissione propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi seguenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera. Nell'ambito del colloquio, il candidato interno espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e così rinominati dall'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un' ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. Per il candidato esterno, la commissione tiene conto anche delle eventuali esperienze di cui sopra o ad esse assimilabili che il candidato può presentare attraverso una breve relazione e/o un elaborato multimediale. Parte del colloquio è inoltre dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», inseriti nel curriculum scolastico secondo quanto previsto all'articolo 1 del decreto legge 1 settembre 2008, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n.169, illustrati nel documento del consiglio di classe e realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF. 2. Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla commissione, attinenti alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, in un'unica soluzione temporale e alla presenza dell'intera commissione. La commissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. Affinché tale coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni conducono l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. 3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al candidato ha l'obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 4. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in lingua straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame in qualità di membro interno. 5. La commissione d'esame dedica un'apposita sessione alla preparazione del colloquio. Nel corso di tale sessione, la commissione provvede per ogni classe, in coerenza con il percorso didattico illustrato nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei materiali di cui al comma 1 da proporre in numero pari a quello dei candidati da esaminare nella classe/commissione aumentato di due. Il giorno della prova orale il candidato sorteggerà i materiali sulla base dei quali verrà condotto il colloquio. Le modalità di sorteggio saranno previste in modo da evitare la riproposizione degli stessi materiali a diversi candidati. 6. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. - ..- -- - ------------------- -- -- - 7. La commissione dispone di venti punti per la valutazione del colloquio. La commissione procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio viene attribuito dall'intera commissione, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti in sede di riunione preliminare. 8. Per i candidati delle classi/commissioni interessate dal Progetto EsaBac si rinvia a quanto specificato nel decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 95. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeri ale n. 95/2013, il Presidente della commissione può autorizzare la collaborazione di personale esperto, per la valutazione della prova scritta della disciplina della storia, quale il docente conversatore di lingua, già utilizzato durante l'anno scolastico. Parimenti, per l'EsaBac techno, trova applicazione l'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 2016, n.614.

La circolare applicativa

Indicazioni per la prima prova

Indicazioni per la seconda prova